TITOLO IV
Art. 27
Eventuali varianti allo Statuto
Qualora siano emanate disposizioni legislative concernenti le Associazioni Sindacali di
Categoria, il Consiglio Direttivo apporterà al presente Statuto le modificazioni
necessarie allo scopo di adattarne le clausole alle norme di legge.
Di tali modifiche verrà data notizia nella successiva Assemblea generale ordinaria.
Art. 28
Modificazioni Statutarie
Le modificazioni statutarie da apporsi allo Statuto devono essere deliberate
dallAssemblea col voto favorevole di almeno i due terzi del totale dei voti
presenti.
Art. 29
Scioglimento dellAssociazione
Lo scioglimento dellAssociazione deve essere deliberato dallAssemblea col
voto di almeno i tre quarti dei voti che spettano a tutte le associate.
Con la maggioranza di cui allart. 14 lAssemblea nomina un collegio di
Liquidatori, composto da non meno di tre membri, ne determina i poteri e stabilisce
altresì la destinazione delle attività patrimoniali residue.
Art. 30
Codice Civile
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile.
[precedente]<< |